A proposito di inverno, una delle scadenze
che noi italiani dobbiamo ricordare è il controllo dell’efficienza delle nostre
caldaie. E’ importante soprattutto per la nostra sicurezza e per quella degli
altri, per questo è importante affidarsi a ditte specializzate che, attraverso
i loro manutentori, una volta presa visione dello stato dei nostri apparecchi,
ci avvertono sulla loro reale efficienza e su eventuali interventi da
effettuare.
Oltre a tali obblighi, però, ne esistono
altri dettati da normative governative e soprattutto regionali, (per carità
altrettanto utili per la sicurezza e per l’ambiente) ma non così “impellenti”
dal punto di vista della loro periodicità. Mi riferisco ai cosiddetti “controlli per l’efficienza
energetica” (per le caldaie il cosiddetto “controllo fumi” o “controllo
combustione”), una sorta
di tagliando delle caldaie che attesta il rispetto dei livelli di emissione degli
scarichi.
La periodicità di questi controlli, oltre che dalla casa costruttrice, era stabilita anche
dalle Regioni e/o dalle Province con conseguenti differenze tra regione e
regione o tra province della stessa regione e spesso con intervalli di tempo,
tra un controllo ed un altro, un po’ "troppo ravvicinati" rispetto alla reali
esigenze.
Solo per questi controlli il 12 luglio scorso è entrato in vigore il DPR 16
aprile 2013, n. 74 che recepisce una direttiva europea e “rinnova” ed “uniforma” la
disciplina concernente tali controlli. La notizia, naturalmente, è passata quasi inosservata data la poca enfasi ad essa dedicata dagli organi di informazione.
Quali sono le novità che tale provvedimento ha
introdotto?
In sostanza,
fatte salve eventuali diverse prescrizioni del costruttore, ricavabili dal
libretto d’uso, per gli impianti di riscaldamento di potenza compresa fra i 10
e i 100 KW (praticamente tutti quelli domestici, compresi quelli dei piccoli
condomini) i controlli di efficienza
energetica devono essere effettuati:
ogni 2 anni
se l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido;
ogni 4 anni
se l’impianto è alimentato a gas metano o GPL.
Cosa
prevedeva la precedente normativa?
Per le caldaie fino a 35 KW i controlli per l’efficienza energetica dovevano
essere effettuati:
ogni anno in caso di combustibile liquido o solido;
ogni 2 anni, in caso di impianto a gas a focolare aperto (tipo B) all’interno dei locali o nel caso in cui la caldaia avesse più di otto anni;
ogni 4 anni per impianti a gas a tenuta stagna (tipo C).
Tutto questo cosa comporta? Considerato che il controllo periodico della caldaia
da parte di tecnici specializzati ed autorizzati ha un costo non trascurabile,
le associazioni dei consumatori stimano che la nuova normativa apporterà
benefici economici di circa 50-60 Euro/famiglia/anno.
Visti i
tempi ?!
Per maggiori
approfondimenti consiglio il sito http://www.federconsumatori.it
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