lunedì 11 novembre 2013

Novità sottobanco. Controlli efficienza energetica delle nostre caldaie



A proposito di inverno, una delle scadenze che noi italiani dobbiamo ricordare è il controllo dell’efficienza delle nostre caldaie. E’ importante soprattutto per la nostra sicurezza e per quella degli altri, per questo è importante affidarsi a ditte specializzate che, attraverso i loro manutentori, una volta presa visione dello stato dei nostri apparecchi, ci avvertono sulla loro reale efficienza e su eventuali interventi da effettuare.

Oltre a tali obblighi, però, ne esistono altri dettati da normative governative e soprattutto regionali, (per carità altrettanto utili per la sicurezza e per l’ambiente) ma non così “impellenti” dal punto di vista della loro periodicità. Mi riferisco ai cosiddetti controlli per l’efficienza energetica” (per le caldaie il cosiddetto “controllo fumi” o “controllo combustione”), una sorta di tagliando delle caldaie che attesta il rispetto dei livelli di emissione degli scarichi.

La periodicità di questi controlli, oltre che dalla casa costruttrice, era stabilita anche dalle Regioni e/o dalle Province con conseguenti differenze tra regione e regione o tra province della stessa regione e spesso con intervalli di tempo, tra un controllo ed un altro, un po’ "troppo ravvicinati" rispetto alla reali esigenze.  

Solo per questi controlli il 12 luglio scorso è entrato in vigore il DPR 16 aprile 2013, n. 74 che recepisce una direttiva europea e “rinnova” ed “uniforma” la disciplina concernente tali controlli. La notizia, naturalmente, è passata quasi inosservata data la poca enfasi ad essa  dedicata dagli organi di informazione.

Quali sono le novità che tale provvedimento ha introdotto?
In sostanza, fatte salve eventuali diverse prescrizioni del costruttore, ricavabili dal libretto d’uso, per gli impianti di riscaldamento di potenza compresa fra i 10 e i 100 KW (praticamente tutti quelli domestici, compresi quelli dei piccoli condomini) i controlli di efficienza energetica devono essere effettuati:

ogni 2 anni se l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido;

ogni 4 anni se l’impianto è alimentato a gas metano o GPL.

Cosa prevedeva la precedente normativa?
Per le caldaie fino a 35 KW i controlli per l’efficienza energetica dovevano essere effettuati:

ogni anno in caso di combustibile liquido o solido;

ogni 2 anni, in caso di impianto a gas a focolare aperto (tipo B) all’interno dei locali o nel caso in cui la caldaia avesse più di otto anni;


ogni 4 anni per impianti a gas a tenuta stagna (tipo C).

Tutto questo cosa comporta? Considerato che il controllo periodico della caldaia da parte di tecnici specializzati ed autorizzati ha un costo non trascurabile, le associazioni dei consumatori stimano che la nuova normativa apporterà benefici economici di circa 50-60 Euro/famiglia/anno.
Visti i tempi ?!

Per maggiori approfondimenti consiglio il sito http://www.federconsumatori.it

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